La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 12 del 29 dicembre 2015, ha chiarito che le disposizioni applicabili alla pesca del corallo sono da ricondurre al generale campo di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, in quanto l’attività si svolge a mare e non a bordo.

Sotto il profilo della valutazione dei rischi e delle relative misure di tutela da adottare da parte dei datori di lavoro, rientrando l’attività professionale della pesca del corallo nell’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008, ne deriva che pur in assenza di una norma tecnica specifica per la pesca del corallo, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto ad adottare tutte le misure di tutela in grado di ridurre al minimo i rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi allo svolgimento dell’attività.

In riferimento a tale aspetto, la specifica norma tecnica UNI 11366, riguardante lo svolgimento di una diversa modalità lavorativa subacquea industriale, anche se non connotata da obbligatorietà può costituire un utile riferimento di buona regola a cui riferirsi per ridurre il livello di rischio e per garantire la sicurezza operativa da parte delle barche appoggio ai pescatori subacquei impegnati nell’attività di pesca del corallo.