L’INPS, con il messaggio 20/06/2017 n.2549, riepiloga la disciplina della c.d. quattordicesima riconosciuta ai pensionati, dopo le modifiche introdotte dalla legge 232/2016 e ricorda che verrà liquidata agli aventi diritto con la pensione di luglio 2017.

Il beneficiario deve avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione. Pertanto per l’anno 2017 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1954.

La quattordicesima spetta anche per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:

  • pensione con decorrenza nell’anno interessato successiva al 31° gennaio;
  • compimento del sessantaquattresimo anno nel corso dell’anno; il beneficio spetta in tal caso anche per il mese di raggiungimento dell’età.

Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del pensionato.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola contribuzione degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST-INPGI), mentre viene esclusa quella relativa agli enti privatizzati.

Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’INPS precisa che, per l’anno 2017, devono essere valutati nel caso di prima concessione (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2017.

Invece nel caso di concessione successiva alla prima dovranno essere presi in considerazione:

  • i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nel 2017;
  • i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nel 2016.

Infine in merito alla corresponsione, il Messaggio ricorda che la somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2017 ai soggetti che rientrano nel limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2017, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2017, sempre a condizione che rientrino nel limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio sulla rata di dicembre 2017.

Infine coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengono di averne diritto possono, in ogni caso, presentare domanda, on line attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.gov.it, se in possesso,  delle credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ovvero, rivolgersi a un patronato.