La nuova figura di “tecnico manutentore qualificato antincendio”: responsabilità, requisiti e proroghe
A cura della redazione
Il Decreto “Controlli” del 01/09/2021 ha introdotto la figura di tecnico manutentore qualificato a cui spetta il compito di attuare le operazioni o gli interventi finalizzati a mantenere in efficienza e in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Il Decreto 15/09/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 Settembre 2022, ha però stabilito che le disposizioni inerenti alla qualificazione dei tecnici manutentori, la cui entrata in vigore era prevista per il 25 settembre 2022, slittano di un anno e si applicheranno a partire dal 25 settembre 2023.
Cosa tratta?
Il Decreto 01/09/2021 definisce i “criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
Il tecnico manutentore qualificato, come da definizioni all’art. 1, è la persona in possesso di requisiti tecnico-professionali, indicati all’interno dell’Allegato II dello stesso decreto, per poter effettuare l’attività di manutenzione, ovvero le operazioni o gli interventi finalizzati a mantenere in efficienza e in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Il Decreto distingue tali interventi di manutenzione da quelli di sorveglianza che consistono in controlli visivi atti a verificare che tutti gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non danneggiati e che può essere effettuata direttamente dai lavoratori presenti adeguatamente istruiti.
Gli interventi di manutenzione e controllo periodico devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme specifiche tecniche pertinenti ed al manuale d’uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
L’articolo 4, invece, rimanda all’allegato II per le modalità di qualificazione del tecnico manutentore. È proprio questo articolo ad aver subito delle variazioni a seguito della pubblicazione in G.U., il 24 Settembre 2022, del Decreto 15 settembre 2022. In particolare, le disposizioni previste dall’art. 4 entreranno in vigore, con un anno di ritardo, il 25 Settembre 2023.
L’allegato II del Decreto “Controlli”, specifica nel dettaglio i seguenti aspetti:
- le responsabilità del tecnico;
- i requisiti di conoscenza, abilità e competenza che deve possedere il tecnico manutentore per ciascuno dei compiti e delle attività indicate;
- i contenuti minimi dei corsi di formazione che devono essere eseguiti e relativa valutazione dei requisiti;
- i requisiti dei docenti che possono effettuare corsi per i tecnici manutentori.
Le modifiche apportate dal Decreto 15/09/22 all’allegato II riguardano
in particolare i prospetti che riportano i contenuti minimi della formazione
teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i
sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi
di lavoro. È stata rivista la suddivisione dei prospetti ed è stata aggiunta
una sezione relativa ai sistemi a polvere.
Quando entra in vigore
Il Decreto 01 Settembre 2021 è entrato in vigore il 25 Settembre 2022. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 15 Settembre 2022, ha subito delle variazioni. In particolare quanto previsto dall’art. 4, relativamente alla qualificazione dei tecnici manutentori, avrà decorrenza dal 25 Settembre 2023.
Indicazioni operative
Secondo quanto previsto dall’articolo 3 e dall’Allegato I del Decreto 01/09/2021, al Datore di Lavoro è in capo l’obbligo di:
- Predisporre e mantenere costantemente aggiornato un registro dove annotare i controlli periodici;
- Predisporre e mantenere costantemente aggiornato un registro dove annotare gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- Rispettare le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali;
- Rispettare le cadenze temporali indicate dal manuale d’uso e manutenzione, che devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati.
Sarà sempre compito del Datore di Lavoro verificare il rispetto dei requisiti di qualificazione da parte dei tecnici manutentori che svolgono attività di manutenzione e controllo periodico presso i loro luoghi di lavoro.
Alleghiamo al presente articolo il Decreto "Controlli" del 01 Settembre 2021 e il Decreto 15 Settembre 2022.
Per avere il quadro completo dei tre nuovi decreti antincendio, con i testi pubblicati in Gazzetta e tutti gli atti interpretativi dei Vigili del Fuoco consulta i nostri precedenti articoli.
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