Il Ministero del lavoro, rispondendo ad una faq, ha precisato che l'incarico del committente al responsabile dei lavori in un cantiere, seppur distinto dalla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all'art. 16 del DLgs 81/2008, deve rispettare i requisiti soggettivi ed oggettivi del più generico concetto di delega di funzioni elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Più precisamente perché il committente possa spogliarsi della responsabilità della sicurezza nel cantiere è necessario che nomini un responsabile dei lavori, attraverso una atto scritto in cui sono specificatamente elencati le attribuzioni ed i compiti del responsabile stesso. Detta nomina deve poi avere i caratteri della tempestività in relazione agli adempimenti da osservarsi, della certezza della sua provenienza, dell'attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione e adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali.
In ogni caso la nomina, conclude il Ministero, deve essere conferita ad un soggetto che abbia la capacità e l'idoneità tecnica sufficienti e da questi venga accettata.