Con Interpello n. 2/2023 del 14 Marzo scorso, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito posto dall’ANP, Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, in merito alla necessità di nomina preventiva del medico competente anche laddove non sussista l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Cosa tratta?

La domanda è assai frequente e ora anche la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ci fornisce una risposta.

L’ANP interroga la Commissione per sapere se il combinato disposto di

  • Art. 25, comma 1, lettera a)
  • Art. 18, comma 1, lettera a)
  • Art. 29, comma 1, del D. Lgs.  81/08

determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.  

La Commissione nel dare una risposta ha citato le seguenti fonti:

  • l’art. 2, del D. Lgs. 81/08, che al comma 1, lettera m) dà la definizione di “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
  • l’art. 17, del D. Lgs. 81/08, al comma 1, lettera a), che stabilisce come obbligo indelegabile del Datore di Lavoro la valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del DVR;
  • l’art. 18 del D. Lgs. 81/08 al comma 1, lettera a) che pone tra gli obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico;
  • l’art. 25 del D. Lgs. 81/08 al comma 1, lettera a) il quale stabilisce che il medico competente: «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».
  • l’art. 28 del D. Lgs. 81/08 al comma 1, che indica quale debba essere il contenuto della valutazione dei rischi;
  • l’art. 29 del D. Lgs. 81/08 al comma 1, che recita “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”;
  • l’art. 41 del D. Lgs. 81/08, al comma 1, che prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;
  • l’interpello n. 2/2022 secondo il quale: “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41” (per tutti i dettagli si rimanda all’articolo precedentemente pubblicato, ndr).

 

In conclusione, la Commissione conferma che la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato D. Lgs. 81/08 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Quando entra in vigore

L’interpello, pubblicato in data 14 Marzo 2023, non prevede delle date di applicazione delle indicazioni in esso contenute ma rappresenta un’importante linea di indirizzo interpretativa per tutte le figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro.

Indicazioni operative

La Commissione chiarisce che la nomina del medico competente è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 41 del D. Lgs. 81/08 ovvero

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Per quanto riguarda il primo punto, tra i rischi e le attività che prevedono la sorveglianza sanitaria, desunti dalla normativa, troviamo:

  • videoterminalisti con esposizione sistematica o abituale per 20 o più ore settimanali al VDT;
  • i lavoratori esposti ad agenti fisici, sulla base dei risultati della valutazione del rischio;
  • i lavoratori esposti ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni;
  • i lavoratori esposti ad amianto;
  • i lavoratori esposti ad agenti biologici, qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità;
  • i lavoratori esposti a movimentazione manuale di carichi, sulla base dei risultati della valutazione del rischio;

ma anche

  • lavoro notturno;
  • lavoratori disabili;
  • lavoratrici in gravidanza;
  • lavorazioni che espongono al rischio silicosi ed asbestosi;
  • lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti;
  • mansioni a rischio per la valutazione dell’assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'Accordo CSR del 13.07.2017.

Si precisa che l’elenco non è esaustivo.

 

Si rimanda all’interpello in allegato per tutti i dettagli.