La morte per omicidio ricollegabile al rischio connesso all'attività lavorativa è indennizzabile da parte dell'INAIL in quanto infortunio sul lavoro (Cassazione se. Lav. 27 febbraio 2002 n.2942). La Corte di Cassazione, prescindendo dall'orientamento giurisprudenziale secondo il quale per l'indennizzabilità è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra attività del lavoratore ed evento lesivo, ha ritenuto che l'infortunio deve essere indennizzato anche in caso di rischio improprio, cioè tutte quelle condizioni, ambientali e socioeconomiche in cui si svolge l'attività lavorativa.