La mancata denuncia a fini statistici dell’infortunio è sanzionata
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, ha ricordato che, a decorrere dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. A tal fine, è stato istituito il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio", a cui si può accedere con le credenziali già in uso e che rappresenta l'unico strumento utilizzabile a tal fine. Il nuovo servizio online è diviso in 5 gestioni, per settore di appartenenza (Industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat - Iaspa; Conto dello Stato; Navigazione marittima titolari di Pan; Agricoltura; Datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private). In caso di malfunzionamento dei servizi on line, la comunicazione può essere inoltrata via Pec tramite l'apposito modello. Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro. Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
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