Se la malattia professionale è tabellata il nesso eziologico con l’attività svolta è presunto
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 17/06/2019 n.16173, ha ribadito che se la malattia professionale è tabellata, per ottenere la rendita al lavoratore basta provare di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch’essa prevista in tabella, perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge, sempre che la patologia si sia manifestata entro il periodo determinato dall’INAIL.
Un lavoratore si era rivolto al giudice del lavoro, dopo che l’INAIL aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere la rendita per l’asbestosi contratta durante la prolungata azione dell’esposizione ad amianto su navi sia italiane che straniere.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello non hanno accolto le doglianze del lavoratore, spiegando che dalla consulenza tecnica d’ufficio era emerso che l’esposizione ad amianto su navi italiane era avvenuta soltanto per un breve periodo, mentre più lunga era stata l’attività sulle navi straniere, con la conseguenza che il lavoro su queste ultime ha assunto il valore di causa sufficiente ad escludere il nesso eziologico, avendo l’esposizione su navi italiane una percentuale irrilevante a far raggiungere la soglia dell’indennizzabilità.
La Corte di Cassazione ha invece cassato la sentenza della Corte d’appello, precisando che la presunzione di cui si è detto all’inizio non è assoluta, rimanendo la possibilità per l’INAIL di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l’intervento causale di fattori patogeni extra lavorativi.
Ma occorre che tale prova attinga ad una fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l’efficacia della prova presuntiva dell’accertata esposizione professionale e della tabella. Non potendo essere sufficiente neppure la prova di un fattore extraprofessionale di carattere concorrente (non idoneo, in quanto tale a superare la rilevanza quantomeno concausale del fattore professionale tabellato.
La sentenza impugnata, laddove ha disconosciuto, senza spiegarne le ragioni, l’efficacia causale del periodo di esposizione all’amianto svolto su navi italiane nell’insorgere della malattia, non ha seguito i principi sopra esposti.
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