La malattia pregressa sostituita dalla CIG rientra comunque nel comporto
A cura della redazione

Il Tribunale di Foggia, con un’ordinanza depositata in data 19 luglio 2021, ha affermato che la malattia del lavoratore che precede la sospensione generalizzata di tutti i dipendenti per collocamento in cassa integrazione a zero ore, e il cui trattamento sia quindi sostituito dall’integrazione salariale, rientra comunque nel comporto, non mutando il titolo di assenza del lavoratore.
Nel caso che ha dato origine al giudizio, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli dalla società datrice per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore deduceva che nel periodo in cui era assente per malattia, egli era stato sottoposto, unitamente a tutti gli altri dipendenti della società, alla misura della CIG a zero ore. Conseguentemente, secondo il lavoratore, dovevano essere scomputate dal periodo di comporto le settimane in cui tutta la forza lavoro dell'azienda, e lo stesso lavoratore, era stata collocata in CIG. In tali settimane, infatti, egli non aveva percepito il trattamento di malattia, ma l’integrazione salariale ed era quindi automaticamente mutato il titolo di assenza.
Il Tribunale non ha accolto tale tesi. In particolare, il giudicante ha affermato che con l'art. 3, co. 7, del D.Lgs. 148/2015 (norma che prevede la sostituzione del trattamento di malattia pregresso con l’integrazione salariale in caso di sospensione generalizzata a zero ore), il Legislatore ha inteso esclusivamente prevedere una diversa "imputazione" della prestazione economica. Tale norma però nulla ha a che vedere con il comporto, non incidendo in alcun modo sul titolo dell'assenza e sulla sua rilevanza all'interno del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.
Il datore di lavoro infatti non può determinare il mutamento del titolo dell'assenza quando il lavoratore è in malattia. Allo stesso modo, il titolo non è mutato automaticamente dalla normativa richiamata (D.Lgs. 148/2015), attinente al solo aspetto amministrativo.
Il mutamento del titolo dell'assenza è ammesso, ma solo se è il lavoratore a richiederlo, mediante, ad esempio, la presentazione di richiesta di ferie, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie.
Nel caso di specie, però, il lavoratore aveva inviato i certificati di malattia senza soluzione di continuità e senza chiedere il mutamento del titolo dell'assenza, dimostrando, con comportamento concludente, di voler proseguire lo stato di malattia anche nel periodo di assenza coincidente con la sospensione per CIG.
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