La legge sulle professioni non organizzate riguarda anche le cooperative
A cura della redazione

Legacoop, con la nota prot. del 28 maggio 2013, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione della L. n. 4/2013, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate.
In particolare, la suddetta legge, entrata in vigore il 10 febbraio 2013, definisce per “professione non organizzata in ordini o collegi” l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Si ritiene che rientrino nel campo di applicazione della norma i tributaristi, i consulenti fiscali, gli amministratori di condominio, gli urbanisti, i consulenti legali in materia stragiudiziale, chi si occupa di tenuta della contabilità, dichiarazione dei redditi, imposizione fiscale, consulenti aziendali, che non siano iscritti ad un albo o collegio professionale.
Pertanto, secondo quanto precisato da Legacoop, la norma si applica anche alle cooperative che erogano servizi di natura intellettuale (es. servizi amministrativo-contabili) a favore dei propri soci.
La norma introduce il principio del libero esercizio della professione, che deve essere fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza nei confronti dei clienti.
L’attività professionale può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Permane il divieto di esercitare attività professionali riservate a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui il professionista dimostri di possedere i requisiti di legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
Chiunque svolga una professione non organizzata in ordini o collegi è tenuto a fare espresso riferimento, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge in oggetto.
L’inadempimento (cioè omettere il richiamo agli estremi della legge) rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 5 milioni.
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