E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14/08/2017 la Legge 124/2017 meglio nota come Legge sulla concorrenza, che tra le diverse disposizioni interviene anche sulla disciplina della previdenza complementare.

Più precisamente il comma 38, modificando l’art. 8, c.2 del D.lgs. 252/2005, rivede le modalità di finanziamento dei Fondi di previdenza complementare, prevedendo prima di tutto che gli accordi collettivi, anche aziendali, possano stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare alla previdenza complementare.

Prima dell’intervento del provvedimento sulla concorrenza, il finanziamento dei Fondi avveniva in un duplice modo: versando il TFR maturando per intero e una contribuzione (a carico lavoratore e in alcuni casi a carico datore di lavoro) la cui misura minima poteva essere fissata dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali.

Adesso il legislatore interviene riconoscendo ai citati accordi la facoltà di fissare una misura minima di conferimento anche per il TFR maturando e non solo per la contribuzione aggiuntiva.

In questo modo il lavoratore che sceglie di destinare il proprio TFR maturando alla previdenza complementare non si vedrà versare dal datore di lavoro al Fondo l’intera somma del trattamento di fine rapporto che maturerà, ma solo la percentuale fissata dall’accordo collettivo. La restante parte rimarrà in azienda, se l’organico è inferiore a 50 dipendenti, oppure verrà destinato al Fondo di Tesoreria, per le realtà di maggiori dimensioni.

La novella legislativa in ogni caso specifica che se l’accordo non fissa una percentuale minima del TFR maturando da destinare alla previdenza complementare, il conferimento sarà totale, come avveniva in precedenza (sempre che il lavoratore abbia scelto di destinare il TFR ai Fondi di previdenza).

La Legge 124/2017 modifica anche l’art. 11, c. 4 del provvedimento sulla previdenza complementare in materia di anticipazione delle prestazioni del Fondo. In particolare, prima della novella, coloro che avevano cessato l’attività lavorativa per più di 48 mesi e a cui mancavano al massimo 5 anni per maturare i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, potevano richiedere al Fondo di previdenza l’erogazione un anticipo delle prestazioni pensionistiche.

Dal 29 agosto p.v. invece i periodi di inattività si riducono da 48 mesi a 24 mesi e viene anche previsto che gli statuti ed i regolamenti dei Fondi pensione possano innalzare l’anticipo da 5 a 10 anni precedenti la maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria.

Detto anticipo delle prestazioni di previdenza complementare può anche avvenire sotto forma di rendita temporanea.

Il comma 38 citato sostituisce anche il secondo periodo della lett. c) dell’art. 14, c. 2 del D.lgs. 252/2005 in materia di riscatti della posizione individuale maturata.

In particolare, viene previsto che la facoltà di riscatto totale, qualora vengano meno i requisiti per aderire alla previdenza complementare nei casi di invalidità permanente che comportano la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, possa essere esercitata non solo nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria, ma anche nel maggior periodo (al massimo fino a 10 anni) eventualmente previsto dagli Statuti e dai regolamenti dei Fondi pensione.

Si chiarisce anche che (comma 38, lett. c) della L. 124/2017) in tutti i casi in cui i motivi di cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma previdenziale complementare siano diversi da quelli sopra citati per i quali è riconosciuto il regime tributario più favorevole (aliquota a titolo di imposta pari al 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali), il diritto al riscatto della posizione maturata spetti sia nelle forme pensionistiche complementari collettive che in quelle individuali. In quest’ultimo caso l’aliquota a titolo di imposta è pari al 23%.

Infine, si prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari, che dovrà essere convocato entro il 28 settembre 2017, a cui parteciperanno il Ministero del lavoro, il Mise, il Ministero delle finanze, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali e la Covip. All’ordine del giorno ci saranno: la revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, la determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima, l’individuazione di procedure di aggregazione intese ad aumentare il livello medio delle consistenze e a ridurre i costi di gestione ed i rischi e l'individuazione di forme di informazione mirata all’accrescimento dell’educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini.