La guardia giurata non può sorvegliare la banca dal bar di fronte
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9121 del 12 aprile 2018, ha confermato la legittimità del licenziamento di una guardia giurata addetta al piantonamento antirapina presso una banca che non aveva indossato il giubbotto antiproiettile, nonostante precedenti sanzioni disciplinari comminate per la medesima condotta, e si era recato al bar di fronte, abbandonando il posto di lavoro.
Il giudice d’appello aveva considerato il licenziamento sproporzionato perché dal bar la guardia poteva sorvegliare la banca e, quindi, la sua condotta non era idonea a favorire eventuali intrusioni non controllate.
La Suprema Corte, tuttavia, non è stata del medesimo avviso. Infatti, il giudice avrebbe dovuto conformarsi al principio di diritto secondo il quale la fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro, di cui all’art. 140 del CCNL Istituti di vigilanza provata, presenta una duplice connotazione, oggettiva, per cui, dovendosi identificare l’abbandono nel totale distacco dal bene da proteggere, rileva l’intensità dell’inadempimento agli obblighi di sorveglianza, e soggettiva, consistente nella coscienza e volontà della condotta di abbandono indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell’allontanamento. Inoltre, nel caso concreto, si sarebbero dovuti valutare anche i precedenti comportamenti del lavoratore, da cui era già scaturita l’irrigazione di sanzioni disciplinari. Tali comportamenti dimostravano la sua scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
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