La gestione delle istanze di CIGO si adegua alla definizione di unità produttiva
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015, ha dettato istruzioni procedurali ai propri operatori con riferimento alla gestione delle istruttorie delle istanze di CIGO, tenendo conto della definizione di unità produttiva di cui alla circolare n. 197/2015 del medesimo istituto.
Si ricorda che l’unità produttiva, ai fini predetti, si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.
Gli operatori di sede addetti all’istruttoria delle istanze di CIGO, si atterranno alle seguenti istruzioni:
1) per le domande pervenute dal 7 dicembre 2015, i dati dell’unità produttiva comunicati saranno registrati per la prima volta come una “nuova” unità produttiva. A tal fine, si controllerà che l’indirizzo dell’unità produttiva coincida con l’indirizzo della sede legale. Qualora l’indirizzo comunicato differisca da quello della sede legale, si verificherà, anche in base ai dati preesistenti negli archivi Inps, che lo stesso si riferisca ad un diverso stabilimento, filiale o laboratorio distaccato dalla sede, che abbia un’organizzazione autonoma.
Nel settore dell’edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, deve essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi (“data presunta fine cantiere”).
Le suddette caratteristiche devono essere dimostrate dall’azienda allegando alla domanda la documentazione probatoria.
2) ai fini del computo del limite di 52 settimane nel biennio mobile, si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015.
Pertanto, in fase di elaborazione della domanda su Sistema Unico, verranno aggregati i periodi già fruiti da unità produttive preesistenti aventi il medesimo indirizzo, utilizzando i tasti “Controllo settimane” e “Seleziona UP”.
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