La formazione ai lavoratori in modalità e-learning non può essere resa dai datori di lavoro
A cura della redazione
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’interpello n.7 del 1/10/201, ha precisato che i soggetti che possono effettuare la formazione in modalità e-learning ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione oltre che ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 sono solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A dell’accordo 7 luglio 2016 che non contempla il datore di lavoro.
Il dubbio è sorto perché il predetto art. 37 del T. U. sulla sicurezza ed il successivo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 hanno indicato chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso il soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale che in modalità e-learning.
Però l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi per RSPP e ASPP specifica che il soggetto formatore deve essere uno di quelli di cui al punto 2 dell’allegato A del citato Accordo che elenca tra gli altri le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Università, l’INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i fondi interprofessionali di settore, gli ordini ed i collegi professionali, ma non fa riferimento ai singoli datori di lavoro.
Poiché l’Accordo del 21 dicembre 2011 è stato sostituito da quello del 7 luglio 2016, è a quest’ultimo che occorre far riferimento per individuare i soggetti formatori.
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