La difesa dai furti non giustifica le videocamere in azienda
A cura della redazione
Il Garante privacy, con la newsletter n. 503 del 26 maggio 2023, ha reso noto che è stata comminata la sanzione di 50.000 euro a un’azienda che ha installato un sistema di videosorveglianza violando le disposizioni sul trattamento dei dati personali, contenute nel Regolamento UE 679/2016, nel Codice della privacy e nella L. 300/1970.
Più precisamente un sindacato ha segnalato al Garante privacy che una società aveva installato videocamere presso i propri punti vendita, senza rispettare la normativa in materia di controllo a distanza contenuta nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il quale prevede che l’installazione di impianti audiovisivi non possa avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, procedure indispensabili anche per bilanciare la sproporzione esistente tra la posizione datoriale e quella di lavoratore.
La società si era difesa evidenziando che l’installazione delle apparecchiature di videosorveglianza era dipesa dalla necessità di difendersi da furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, evitando accessi non autorizzati.
Dall’indagine effettuata dal Garante privacy è risultato che nei diversi negozi erano state installate 3 videocamere, attive 24 ore al giorno 7 giorni su 7, nelle aree riservate ai lavoratori e ai fornitori; mentre in quelli di maggiori dimensioni fino a 27 telecamere. Le immagini venivano conservate 24 ore e poi sovrascritte.
Secondo il Garante privacy, il sistema d videosorveglianza installato non ha rispettato la normativa in materia di controllo a distanza, dato che non è sufficiente, limitarsi ad informare gli interessati della presenza dell’impianto e del suo funzionamento attraverso informative affisse nelle zone antistanti quelle oggetto di ripresa.
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