Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 14/06/2017, n. 2927, ha deciso che il cittadino straniero che, dopo essersi assentato dall’Italia per diversi mesi, produce una nuova dichiarazione di disponibilità, non ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.

Nel caso esaminato dai giudici amministrativi, un cittadino albanese, titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, dopo aver lasciato l’Italia per molti mesi, aveva fatto di nuovo ingresso sul territorio nazionale, producendo una nuova dichiarazione di disponibilità all’assunzione al fine di rinnovare il titolo di soggiorno scaduto.

La Questura territorialmente competente aveva respinto la domanda di rinnovo per insufficienza reddituale protrattasi per diverso tempo e per palese precarietà lavorativa.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, evidenziando che a nulla rilevano i sostegni e gli aiuti economici prestati da soggetti legati al ricorrente da un rapporto di parentela, dato che questi sono semplici e temporanee elargizioni economiche destinate a far fronte ad esigenze contingenti del soggetto e comunque, potenzialmente ad esaurirsi in qualsiasi momento e come tali insuscettibili di integrare e/o surrogare il requisito del reddito minimo previsto dalla legge.

Infine, a nulla rileva l’asserita disponibilità all’assunzione, dato che non costituisce un impegno contrattuale certo, ma solo una prospettiva di lavoro che potrebbe trovare o meno concreta attuazione.