L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 07/08/2008 n.351E, fornisce chiarimenti in merito al concetto di residenza all'estero ai fini fiscali, che può escludere o meno l'obbligo impositivo italiano.
Più precisamente la Risoluzione 351E/2008 sottolinea che l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), con la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per poter essere considerati soggetti non residenti, in quanto occorre, ai sensi dell'art. 2 del TUIR e dell'art. 43 del Codice Civile, verificare anche altre condizioni essenziali.
La circostanza che il soggetto interessato mantenga in Italia i propri legami familiari o il centro degli interessi patrimoniali e sociali è sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano, indipendentemente dalla presenza fisica.
Conseguentemente, per valutare il corretto status di non residente occorre effettuare una valutazione di dettaglio prendendo in considerazione l'insieme dei rapporti che il soggetto intrattiene con l'Italia.
Ai fini dell'accertamento dell'eventuale residenza fiscale, alcuni indici significativi da valutare sono ad esempio (a prescindere dall'iscrizione all'AIRE e alla presenza fisica in Italia): la disponibilità di un'abitazione permanente, la residenza della famiglia in Italia, l'accredito in Italia dei proventi ovunque conseguiti, il possesso di beni mobiliari, la partecipazione a riunioni d'affari, la titolarità di cariche sociali, il sostenimento di spese alberghiere, l'iscrizione a circoli o clubs, ecc.
Quindi, una volta effettuata la valutazione dalla quale risulta che il soggettoè ancora residente fiscalmente in Italia, tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, dovranno essere dichiarati in Italia.
Resta in ogni caso ferma la possibilità di recuperare (credito d'imposta) le eventuali imposte pagate all'estero in via definitiva secondo i criteri disposti dall'art. 165 del TUIR.