La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia ha stabilito che la prova testimoniale, secondo l'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 546/1992, deve essere specifica e capace di contraddire le evidenze dell'atto impugnato. In un caso recente, la Corte ha respinto il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento per indebita percezione di utili extra-bilancio. La dichiarazione della suocera del contribuente è stata giudicata troppo generica per fungere da prova valida contro le somme accertate.