La Corte di Giustizia CEE/CE con Sentenza CE 22 dicembre 2022, n. C-392/21 si è pronunciata in merito l’interpretazione "dell'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali"

 

Cosa tratta?

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra TJ e l'Inspectoratul General pentru Imigrări (Ispettorato generale per l'immigrazione, Romania; in prosieguo: l'«Ispettorato generale») in merito al rigetto, da parte di quest'ultimo, della domanda di rimborso delle spese connesse all'acquisto di occhiali, presentata da TJ.

TJ è impiegato presso l’Ispettorato generale, al servizio dell’immigrazione del dipartimento di Cluj (Romania), ed esercita la propria attività lavorando su attrezzature munite di videoterminali.

TJ afferma che il lavoro su schermo nonché altri fattori di rischio, quali la luce «visibile discontinua», l’assenza di luce naturale e il sovraccarico neuropsichico hanno comportato un forte deterioramento della sua vista. Pertanto, egli avrebbe dovuto, su raccomandazione di un medico specialista, cambiare occhiali da vista, al fine di correggere la diminuzione della sua acutezza visiva.

Facendo valere che il sistema nazionale di assicurazione malattia rumeno non prevedeva il rimborso della somma di 2 629 lei rumeni (RON) (circa EUR 530), che rappresentava il controvalore del costo degli occhiali da vista, vale a dire il costo delle lenti, della montatura e della manodopera, TJ ha chiesto all’Ispettorato generale di rimborsargli tale somma. Tale domanda è stata respinta.

TJ ha successivamente adito il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj, Romania) con un ricorso diretto a far condannare l’Ispettorato generale a versargli detta somma. Detto giudice ha respinto tale ricorso con la motivazione che non ricorrevano le condizioni per ottenere il rimborso richiesto, in quanto l’articolo 14 del decreto governativo n. 1028/2006 darebbe diritto non al rimborso del costo di un dispositivo speciale di correzione, ma solo alla fornitura di un siffatto dispositivo se la sua utilizzazione è considerata necessaria.

In seguito, TJ ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), che è il giudice del rinvio, chiedendone l’annullamento e il riesame nel merito della controversia.

Il giudice del rinvio considera che, per statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente, occorre interpretare la nozione di «dispositivi speciali di correzione», di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270, che non è definita da quest’ultima, ed inoltre si chiede, se i dispositivi speciali di correzione di cui al citato articolo 9, paragrafo 3, rimandino a dispositivi utilizzati esclusivamente sul posto di lavoro o se possano parimenti rinviare a dispositivi utilizzabili al di fuori del posto di lavoro.

Per quanto riguarda le modalità di fornitura dei dispositivi speciali di correzione, il giudice del rinvio sostiene che, se è vero che la direttiva 90/270 fa espressamente riferimento solo alla fornitura da parte del datore di lavoro di tali dispositivi, un risultato analogo sarebbe raggiunto se il datore di lavoro rimborsasse al dipendente il costo di acquisto di tale dispositivo. Una soluzione del genere presenterebbe altresì il vantaggio di consentire al dipendente di adottare in tempo utile le misure necessarie per correggere la sua vista.

Infine, detto giudice si chiede se l’obbligo di mettere a disposizione dei dipendenti che ne provino l’esigenza dispositivi speciali di correzione sia soddisfatto con la concessione di un premio salariale versato per l’esistenza di condizioni di lavoro gravose.

In tal contesto, la Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’espressione “dispositivo speciale di correzione”, di cui all’articolo 9 della direttiva [90/270], debba essere interpretata nel senso che essa non può comprendere gli occhiali da vista.

2) Se con l’espressione “dispositivo speciale di correzione”, di cui all’articolo 9 della direttiva [90/270], debba intendersi unicamente un dispositivo utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro/nell’adempimento delle mansioni lavorative.

3) Se l’obbligo di fornire un dispositivo speciale di correzione, previsto dall’articolo 9 della direttiva [90/270], riguardi esclusivamente l’acquisto del dispositivo da parte del datore di lavoro o se possa essere interpretato estensivamente, ossia comprendendo anche l’ipotesi che il datore di lavoro si faccia carico delle spese necessarie sostenute dal lavoratore al fine di procurarsi il dispositivo.

4) Se sia compatibile con l’articolo 9 della direttiva [90/270] la copertura di tali spese da parte del datore di lavoro sotto forma di un aumento generale della retribuzione, corrisposto permanentemente a titolo di “aumento per condizioni di lavoro gravose”».

Il 24 marzo scorso L’INAIL ha emesso la Circolare n.11 "Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali"; nel quadro normativo, vediamo citata la Sentenza della corte di Giustizia UE citata, e una disamina che va a dare una interpretazione della ricaduta della stessa per quanto riguarda l’applicazione del titolo VII del D.lgs 81/08 smi per i lavoratori della struttura (clicca qui per consultare la news dedicata).

Va da se che la circolare farà da "linea guida" anche per le altre organizzazioni che si troveranno alle prese con le ricadute della sentenza europea che riapre una questione mai sopita circa i dispositivi di correzione per i lavoratori rientranti negli esposti a videoterminale.

 

Quando entra in vigore?

Sentenza della Corte di Giustizia UE n. 392 del 22 dicembre 2022.

 

Indicazioni operative

La Corte dichiara:

1) L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali deve essere interpretato nel senso che: i «dispositivi speciali di correzione», previsti da tale disposizione, includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Peraltro, tali «dispositivi speciali di correzione» non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale.

2) L’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 90/270 deve essere interpretato nel senso che: l’obbligo, imposto da tale disposizione al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale.