Con la sentenza n. 17747/2024 la Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio riguardante la deducibilità dei contributi versati all'estero. La decisione stabilisce che, per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51 comma 8-bis del TUIR, è ammessa la deducibilità dei contributi obbligatori versati in uno Stato estero in conformità alle disposizioni di legge locali.

Un principio chiaro tra interpretazioni difformi

La sentenza affronta una questione che, nonostante sia generalmente accettata, ha generato numerosi contenziosi tra contribuenti e Uffici dell’Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte ha ora fornito una risposta definitiva, imponendo agli uffici di adeguarsi a quanto stabilito. L’art. 51 comma 8-bis del TUIR permette infatti il ricorso a retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti che prestano servizio all'estero per oltre 183 giorni l’anno, derogando alle disposizioni ordinarie dei commi da 1 a 8 dello stesso articolo, inclusa quella sulla deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito di lavoro dipendente.

Contesto normativo e pratiche amministrative

Il tema della deducibilità dei contributi obbligatori all’estero era già stato affrontato in precedenza. La risposta all’interrogazione parlamentare n. 7-01021 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2015 (§ 4.7) avevano confermato che tali contributi, sebbene deducibili dal reddito complessivo secondo l’art. 10 comma 1 lettera e) del TUIR, potevano essere scomputati direttamente dal sostituto d’imposta italiano al momento delle retribuzioni periodiche.

La sentenza e il caso specifico

Il caso specifico trattato dalla sentenza n. 17747/2024 riguardava un residente italiano che lavorava in Svizzera. Alcuni contributi non erano stati dedotti dall’imponibile svizzero, ma erano stati interamente dedotti dall’imponibile italiano calcolato con le retribuzioni convenzionali. La Corte di Cassazione ha annullato le pretese dell’Amministrazione di recuperare l’imposta italiana, argomentando che, in assenza di una norma espressa che escluda tale deducibilità, i contributi devono essere dedotti nella determinazione del reddito complessivo.

Implicazioni pratiche e future

La decisione della Corte invita ora a rivedere le modalità tecniche per l’applicazione del principio stabilito. Questo comporta la necessità di indicare i contributi versati all’estero nel quadro RP anziché nel quadro RC della dichiarazione dei redditi, come precedentemente suggerito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, occorrerà valutare come questa nuova qualificazione influirà sulla quantificazione dell’imposta estera detraibile.