Con l’Ordinanza n. 31100/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento in merito al trattamento economico delle lavoratrici del settore aereo durante il periodo di maternità. Al centro della decisione, la questione dell’indennità di volo e la sua rilevanza ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

L'indennità di volo: diritto incondizionato all’importo minimo

I giudici hanno stabilito che l’importo minimo dell’indennità di volo deve essere corrisposto indipendentemente dall’effettiva prestazione lavorativa da parte della lavoratrice. Questo principio si fonda sull’idea che l’indennità minima, essendo una componente retributiva garantita, non può essere subordinata all’attività svolta. Pertanto, il diritto alla percezione di tale somma rimane invariato anche durante i periodi di assenza per maternità.

L’indennità aggiuntiva legata alla prestazione effettiva

Diverso è il discorso per l’indennità di volo aggiuntiva, strettamente connessa all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. In questo caso, la Corte ha stabilito che, ai fini della determinazione dell’indennità di maternità, l’indennità aggiuntiva deve essere considerata solo al 50% del suo valore. Tale riduzione riflette la natura variabile e contingente di questa componente retributiva, la cui percezione dipende direttamente dall’attività lavorativa svolta.

Implicazioni della sentenza

Questa pronuncia rappresenta un punto fermo nella tutela economica delle lavoratrici in maternità nel settore aereo, assicurando una base retributiva adeguata anche durante l’assenza obbligatoria. La decisione bilancia due principi fondamentali:

  • La garanzia di reddito per le lavoratrici in maternità, attraverso il riconoscimento integrale dell’indennità minima di volo.
  • La proporzionalità retributiva, riconoscendo solo parzialmente l’indennità aggiuntiva, essendo legata all’effettiva prestazione.

Considerazioni

L’ordinanza sottolinea l’importanza di un quadro normativo chiaro per tutelare le lavoratrici in settori caratterizzati da peculiarità retributive, come quello del trasporto aereo. Tuttavia, questa decisione potrebbe alimentare ulteriori dibattiti sulla distinzione tra componenti fisse e variabili della retribuzione e sulle modalità di calcolo delle indennità legate a situazioni eccezionali, come la maternità. Rimane centrale il ruolo della giurisprudenza nell’offrire interpretazioni uniformi, garantendo equità e coerenza nel trattamento economico dei lavoratori.