La conversione del D.L. Riaperture proroga lo SW semplificato al 31 agosto 2022
A cura della redazione
Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione, mercoledì 18 maggio 2022, il Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il DDL di conversione, con modificazioni, del D.L. 24/2022 che prevede tra le varie misure anticovid la proroga dello smart working semplificato, ossia senza accordo individuale, al 31 agosto p.v..
Tra le novità si maggior interesse della Legge di conversione rispetto al DL 24/2022 si segnalano le seguenti:
Isolamento e autosorveglianza (art. 4) – la norma precisa che chi è affetto da covid-19 deve rimanere nella propria abitazione fino a guarigione, salvo che sia ricoverato in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Resta confermata l’autosorveglianza per chi ha avuto un contatto stretto con un caso covid-19. Si specifica che l'esclusione dell'obbligo di impiego delle mascherine relativa allo svolgimento di attività sportive, sia al chiuso che all’aperto, è subordinata, per i soggetti in autosorveglianza, alla condizione che le medesime si svolgano con modalità di sicurezza rispetto al rischio di contagio.
Mascherine FFP2 (art.5) – viene prorogata dal 30 aprile al 15 giugno 2022 l’utilizzo delle mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto. Rimane confermato l’uso di tali dispositivi fino al 30 aprile 2022 per l’accesso a mezzi quali funivie, cabinovie e seggiovie.
Fino al 15 giugno 2022 si dovranno utilizzare le mascherine FFP2 per accedere alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Formazione a distanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 9-bis) – si prevede che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.
Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale (art.10 e Allegato B) – viene prorogata al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (c.d. soggetti fragili).
Diritto al lavoro agile per i lavoratori genitori di figli under 14 (art.10 e Allegato B) – viene prorogata al 31 luglio 2022 le norme (art. 90, cc. 1 e 2 del DL 34/2020) che attribuiscono ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Smart working semplificato (art.10 – Allegato B) – il lavoro agile semplificato, ossia senza la necessità di accordo individuale, continua a trovare applicazione fino al 31 agosto 2022, così come l'obbligo di comunicare telematicamente i nominativi di tali lavoratori e la data di cessazione dello svolgimento dell'attività in modalità agile.
Soggetti c.d. fragili (art.10) – viene prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2022 la norma secondo cui il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022, è equiparato al trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. Tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Viene prorogata al 30 giugno 2022 anche la norma secondo la quale la prestazione lavorativa per i soggetti fragili è normalmente svolta in modalità agile.
La norma proroga al 30 giugno 2022 anche il diritto ad un rimborso forfettario in favore dei datori di lavoro privati, per gli oneri sostenuti per il riconoscimento del trattamento di malattia, con riferimento ai casi in cui tale trattamento è a carico del datore di lavoro e non dell'INPS (il rimborso non è in ogni caso riconosciuto per i datori di lavoro domestico e per i datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l'INPS). Il rimborso forfettario in oggetto è pari, con riferimento a ciascun lavoratore, ad un importo annuo di 600 euro, da riparametrare in base al numero di mesi interessati, nel 2022, dagli interventi in esame.
Infine, vengono prorogate al 30 giugno 2022 anche le disposizioni che, in presenza di particolari condizioni, prevedono, per i genitori lavoratori con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES) il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali.
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