La controversia sul verbale di ispezione è di competenza del giudice ordinario
A cura della redazione
Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 32744 dell’11 ottobre 2010, ha stabilito che il ricorso volto a dichiarare l’illegittimità del silenzio – rifiuto dell’INPS, in merito alla richiesta di riesame di un verbale ispettivo, è di competenza del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c.
Il Giudice amministrativo non potrebbe, infatti, pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale che concerne la contestazione del verbale INPS con il quale siano state rilevate alcune inosservanze delle disposizioni in materia previdenziale e a carico del ricorrente.
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