L’Inps, con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020, ha fissato l’ammontare della contribuzione dovuta nel 2018 da parte di artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all’età del soggetto stesso.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto per artigiani e commercianti (minimale) è pari ad € 15.953,00.

Artigiani:

– Titolare o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24% per redditi fino ad € 47.379,00 e al 25% per gli importi superiori.

– Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 21,90%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 21,90% per redditi fino ad € 47.379,00 e al 22,90% per gli importi superiori.

Commercianti:

– Titolare o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24,09%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24,09% per redditi fino ad € 47.379,00 e al 25,09% per gli importi superiori;

– Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 21,99%; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 21,99% per redditi fino ad € 47.379,00 e al 22,99% per gli importi superiori.

Per l’anno 2020, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS aumenta ad € 78.965,00. Tale limite vale esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti a decorrere dal 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari, per il 2020, ad € 103.055,00.

I contributi devono essere pagati mediante il modello F24 alle seguenti scadenze:

– 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021 per il versamento dei contributi dovuti sul minimale;

– entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo e secondo acconto 2020.