La contribuzione Inps 2017 per artigiani e commercianti
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2017, ha fissato l’ammontare della contribuzione dovuta nel 2017 da parte di artigiani e commercianti.
La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all’età del soggetto stesso.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto per artigiani e commercianti (minimale) rimane invariato rispetto al 2016 ed è pari ad € 15.548,00.
Artigiani:
- Titolare o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 23,55%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 23,55% per redditi fino ad € 46.123,00 e al 24,55% per gli importi superiori.
- Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 20,55%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 20,55% per redditi fino ad € 46.123,00 e al 21,55% per gli importi superiori.
Commercianti:
- Titolare o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 23,64%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 23,64% per redditi fino ad € 46.123,00 e al 24,64% per gli importi superiori;
- Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 20,64%; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 20,64% per redditi fino ad € 46.123,00 e al 21,64% per gli importi superiori.
Massimale. Per l’anno 2017 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS rimane pari ad € 76.872,00. Tale limite vale esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti a decorrere dal 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari, anche per il 2017, ad € 100.324,00.
Scadenze. I contributi devono essere pagati mediante il modello F24 alle seguenti scadenze:
– 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018 per il versamento dei contributi dovuti sul minimale;
– entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo e secondo acconto 2017.
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