La Corte di Cassazione S.U., con la sentenza n. 30985 del 27 dicembre 2017, ha dichiarato illegittimo il licenziamento in caso di notevole e ingiustificata contestazione disciplinare, prevedendo la sanzione di cui al comma 5 dell’art. 18 della L. 300/1970 (indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto). Non è, invece, prevista la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.