La Corte di Giustizia UE, con sentenza n. C-12-08 del 16 luglio 2009, ha stabilito che non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva la circostanza che la normativa nazionale, che istituisce procedure che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di far controllare che il datore di lavoro osservi il complesso degli obblighi di informazione e di consultazione della direttiva 98/59, corredi di limiti e di condizioni il diritto d'azione individuale riconosciuto anche a ciascun lavoratore colpito da un licenziamento collettivo.
In particolare, la Corte ha affermato che "non osta ad una normativa nazionale che istituisce procedure volte a consentire sia ai rappresentanti dei lavoratori sia a questi ultimi, individualmente considerati, di far controllare l'osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva, ma che limita il diritto d'azione individuale dei lavoratori quanto alle censure che possono essere sollevate e lo assoggetta alla condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano previamente formulato obiezioni nei confronti del datore di lavoro e che il lavoratore interessato abbia previamente comunicato al datore di lavoro il fatto che lamenta l'inosservanza della procedura di informazione e di consultazione".