La comunicazione obbligatoria nei casi di forza maggiore può anche essere successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro
A cura della redazione
Tra le risposte alle Faq sulle comunicazioni obbligatorie presenti sul sito internet dell’Anpal, vi è anche quella che precisa che in caso di assunzione di cittadini extraUE in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, considerando che si tratta di un tipo di concessione da rinnovare ogni cinque anni, è possibile selezionare nel campo 'scadenza permesso' la data convenzionale del 31/12/2099.
Nel caso di tipologie di lavoro che non hanno una sede unica (come ad esempio l’assunzione di agenti e rappresentanti), la comunicazione può essere inoltrata indifferentemente al Centro per l’Impiego più prossimo alla sede principale oppure alla sede del datore di lavoro.
Particolarmente interessante anche la precisazione in merito alla comunicazione da effettuare nei casi di ricorso al personale di emergenza o supplemento giornaliero nel settore alberghiero, essendo imprevedibile e non programmabile. Sul punto l’Anpal ritiene che valgono i chiarimenti forniti per le cooperative. Per quanto riguarda la questione dell’orario di apertura degli uffici, si richiama quanto indicato nella nota del 4 gennaio 2007 ossia che “l’avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata”. Detta documentazione probatoria è rappresentata oltre che dalla tradizionale raccomandata a/r e dalla consegna diretta anche da fax o e-mail. L’importante è che sia certa la data di trasmissione della comunicazione. Non deve essere dimostrata l’effettiva ricezione della comunicazione da parte del Servizio competente bensì l’avvenuta trasmissione nei tempi previsti dalla norma e richiamati nella nota citata. Il datore di lavoro deve conservare la prova della trasmissione della comunicazione tenendo conto della modalità utilizzata (es. riscontro invio fax avvenuto con data e ora stampata, riscontro invio email, ecc.).
In merito a possibili deroghe rispetto al termine entro il quale la comunicazione va inoltrata, ossia entro le ore 24 del giorno precedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, l’Anpal richiama la nota esplicativa del 4 gennaio 2007 nella quale sono stati individuati dei casi eccezionali che, in un certo senso derogano alla normale procedura. Nei casi di “urgenza per esigenze produttive”, infatti, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando però l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare, entro il giorno antecedente, una prima informativa al servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alla generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Tale procedura semplificata copre pertanto tutti quei casi in cui il datore di lavoro per ragioni produttive non può rinviare l’assunzione ma non è in condizioni di acquisire tutte i dati e le informazioni per effettuare la comunicazione ordinaria. Nei casi invece di assunzione effettuata per cause di “forza maggiore” ovvero avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere, la comunicazione non è preventiva ma contestuale o successiva. Resta in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare che l’assunzione non poteva essere procrastinata e che non era possibile prevederla il giorno prima. Le due eccezioni sopra richiamate consentono di risolvere in via generale ogni possibile situazione senza arrecare pregiudizio al normale andamento delle attività produttive, ma altresì garantendo la finalità della norma che, si ricorda, non sono certo “vessatorie” bensì di prevenzione del ricorso alle assunzioni irregolari.
Riguardo al personale marittimo, l’Anpal sottolinea che lo sbarco per malattia non deve essere comunicato col sistema unimare. Rimangono comunque gli obblighi di comunicazione esistenti in precedenza. Anche in caso di licenza non è necessario
Infine l’Anpal conferma che, sia in caso di invio da parte del datore di lavoro che da parte delle Agenzie per il Lavoro, le comunicazioni obbligatorie on line assolvono l'obbligo di comunicazione verso l'INPS, anche in caso di lavoratori in Cassa Integrazione. L’art. 9 c. 5 del DL 76/2013 riporta: “Le previsioni di cui al comma 6 dell’art. 4-bis del Dlgs 181/2000 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.
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