L'INAIL, con circolare n. 26 del 21 maggio 2009, ha precisato che la procedura di comunicazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, prevista dalla circolare 11/2009 solo per gli RLS aziendali, consentirà, a breve, l'avvio del censimento anche per gli RLST per i datori di lavoro che sono già in grado di fornire i dati richiesti.
L'Istituto ha proposto agli Uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di definire, contestualmente con l'attivazione della comunicazione riguardante gli RLST, la specifica fattispecie dei datori di lavoro che non siano in grado di indicare il nominativo (o i nominativi) per carenza di disponibilità della specifica figura nel territorio interessato in relazione al quadro complessivo di applicazione delle sanzioni.
La Direzione Centrale Prevenzione a livello nazionale e le strutture territoriali per la loro competenza, d'intesa con le Parti sociali, per favorire la diffusione delle informazioni, potranno programmare e realizzare congiuntamente iniziative nei confronti delle aziende.