L’INPS, con la circolare n.66 del 9 giugno 2022, ha diffuso le istruzioni per la compilazione del quadro RR del mod. Redditi 2022-PF da parte dei soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che sono iscritti alla Gestione separata, per la determinazione dei contributi dovuti all’Istituto previdenziale.

In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel rinviare alle precisazioni fornite con la circolare n. 102/2003, l’INPS fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno.

Inoltre viene evidenziato che la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l. da cui alla luce di quanto chiarito nella circolare n. 84/2021 devono essere esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa; qualora siano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi d’impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati.

Secondo l’INPS è utile porre l’attenzione sul fatto che il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e obbligato alla contribuzione in Gestione Separata deve compilare la sezione II del quadro RR anche nei casi in cui:

- il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;

- sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);

- sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato (così da non assoggettare a contribuzione anche la parte quale libero professionista) indicando correttamente sia il codice 1 (totale del reddito da lavoro autonomo) sia il codice 3 (redditi provenienti da denunce Uniemens il cui imponibile concorre alla formazione del massimale annuo);

- nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals (si ricorda che il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito).

Si precisa inoltre che, nel caso in cui il professionista abbia percepito nell’anno di imposta l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali. L’importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel Quadro RR.

Nel richiamare le precisazioni fornite con la circolare n. 22/2022 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e con le circolari n. 12/2021 e n. 25/2022 per gli iscritti alla Gestione separata, l’INPS fa presente che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno, entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 (per chi si avvale della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2021 e primo acconto per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre 2022 per il secondo acconto 2022.

La circolare sottolinea che per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali), rimanendo esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Inoltre viene segnalato che il reddito d’impresa del titolare (indicato nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella “Tipologia iscritto”) deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 “Familiare coadiuvante o coadiutore” nella casella “Tipologia iscritto”).

Infine, in merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, l’INPS precisa quanto segue:

- gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;

- le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;

- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 1° luglio 2022 al 30 luglio 2022.