La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11254 del 10 maggio 2010, ha stabilito che il decreto che autorizza la CIGS in base ad un accordo sindacale deve essere disapplicato se l'azienda non ha comunicato le ragioni della mancata previsione della rotazione.
In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi. Tale illegittimità può, infatti, essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Ai fini, quindi, della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in Cigs - ha affermato la Corte - l'azienda è tenuta a comunicare i motivi per i quali non vengano adottati i meccanismi di rotazione ed i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere.