L’INL, con la nota 15.05.2020 n.64, ha precisato che la CIGO per Covid-19 spetta anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato regolarizzato a seguito di accesso ispettivo, sempre che risultino in forza alla data del 25 marzo 2020 (prima del DL 34/2020 era il 17 marzo 2020).

Infatti la possibilità di ricorrere alla CIGO per Covid-19 spetta ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio e, dopo le modifiche apportate dal DL 23/2020 al DL 18/2020, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Dopo il DL 34/2020 anche a coloro che risultano in forza alla data del 25 marzo 2020.

A nulla rileva pertanto il fatto che l’assunzione sia avvenuta spontaneamente oppure obbligatoriamente a seguito di verbale ispettivo.