L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 378 dell’11 luglio 2023, ha precisato che la cartolarizzazione non modifica l’imponibilità, secondo le modalità definite dall’art. 51, c. 4, lett. b) del TUIR, del prestito a tasso agevolato concesso al dipendente.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un lavoratore aveva stipulato un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale con la banca della quale era dipendente, ad un tasso d’interesse più basso rispetto a quello praticato alla propria clientela.

La banca ha poi proceduto alla cartolarizzazione del mutuo in essere cedendo lo stesso ad una società veicolo.

Al lavoratore è quindi sorto il dubbio, se potesse continuare a fruire della tassazione agevolata prevista dalla citata norma del TUIR.

Al fine di rispondere all’interrogativo, l’Agenzia delle entrate, da un lato ha ricordato che la cartolarizzazione consiste nella vendita di crediti ad una società veicolo che, per pagarne il prezzo di acquisto, si finanzia attraverso l’emissione di titoli obbligazionari e dall’altro, richiamando la circolare 8/E del 2003, ha precisato che tale società, si limita a divenire cessionaria dei crediti e ad emettere titoli negoziabili, restandole preclusa ogni attività imprenditoriale diversa da quelle strettamente necessarie all’effettuazione della singola operazione.

Pertanto, spiega l’Agenzia delle entrate, la cartolarizzazione, configurandosi come fattispecie di cessione del credito, non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termini e delle condizioni stabilite in sede di accensione del mutuo.

Ne consegue che, anche in questo caso, continua a costituire reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al TUR vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo, così come previsto dalla citata norma del TUIR.