L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 120 del 20 gennaio 2023, ha chiarito che, in virtù della Convezione contro le doppie imposizioni Italia – Germania (art. 19, par. 1, lett. a), la borsa di studio mensile percepita da un cittadino tedesco per un tirocinio effettuato presso un’amministrazione italiana, è assoggettata ad imposizione in Italia (Stato della fonte del reddito in esame). Detto reddito, quindi, non sconterà le tasse in Germania e le ritenute alla fonte, operate dall’amministrazione italiana, non possono essere oggetto di rimborso.

Nella fattispecie esaminata, l’istante, residente in Germania ed iscritto all'AIRE sin dal XXXX, segnalava di aver percepito una borsa di studio mensile da una pubblica amministrazione italiana a fronte dell'attività di tirocinante svolta per un periodo continuativo di sei mesi, a seguito della procedura di assunzione mediante concorso pubblico presso la stessa amministrazione.

Tale borsa di studio è stata assoggettata dall'amministrazione erogante, in qualità di sostituto d'imposta, alle ritenute previste dalla vigente normativa interna italiana.

Al riguardo, l’istante faceva presente di essere rimasto residente e fiscalmente domiciliato in Germania nel periodo di riferimento.