L’INPS, con la circolare n. 71 del 31 marzo 2025, ha informato che, con decorrenza dal 1° aprile 2025, adotta nei propri sistemi informativi l’ATECO 2025, quale classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro.

Il passaggio alla nuova codifica

L’istituto previdenziale, ai fini del passaggio alla nuova codifica, ha utilizzato il documento di transcodifica ATECO 2007/Ateco 2025 predisposto dall’ISTAT, necessario per operare e verificare le corrispondenze tra i codici ATECO 2007 e i nuovi codici ATECO 2025. Conseguentemente, ha aggiornato la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda”.

A partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato CCIAA o risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.

Se il datore, al momento dell’iscrizione, dispone soltanto del codice ATECO 2007 (ad esempio, nei casi di impresa costituita ante 1° aprile 2025, con assunzione di dipendenti successivamente a tale data, alla quale non sia ancora stato riattribuito da parte della CCIAA il codice ATECO 2025), per perfezionare l’iscrizione e permettere l’adempimento degli obblighi contributivi la procedura consente comunque di inserire il codice ATECO 2007, proponendo il corrispondente codice ATECO 2025.

Per tutte le matricole attive iscritte in data antecedente al 1° aprile 2025, l’Istituto provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

Con successivi messaggi saranno fornite indicazioni su modalità e tempistiche della riattribuzione. Nelle more, la richiesta di variazione contributiva comporta l’attribuzione provvisoria di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007 presente nell’archivio anagrafico, che sarà suscettibile di consolidamento all’esito della fase precedentemente descritta.

Il manuale di classificazione

L’istituto renderà disponibile sul proprio sito istituzionale la nuova versione del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, aggiornata alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

Per ogni attività catalogata dall’ISTAT, nel manuale sarà riportato il/i codice/i statistico contributivo (CSC) da attribuire.

Nuovo CSC per le attività di consulenza

L’istituto rende noto che nell’ambito della classificazione ATECO 2025 è stato istituito il nuovo CSC 70713, avente il seguente significato:

  • 7   Terziario (commercio, servizi, professioni, arti);
  • 07 Attività varie (terziario, professionisti e artisti, ecc.);
  • 13 Attività di consulenza.

Considerato che il nuovo CSC 70713 ha le stesse caratteristiche del CSC 70708, dal 1° aprile 2025 le matricole aziendali che hanno i codici ATECO riferiti a tale attività sono classificati con il CSC 70713.

Gestione artigiani e commercianti

Per le Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, saranno comunicate successive istruzioni per l’aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche. Verrà permessa l’acquisizione dei codici di classificazione ATECO 2025 che perverranno dal sistema delle CCIAA.

Per quanto riguarda le posizioni già aperte, la trasformazione avverrà successivamente mediante lettura dei dati provenienti dal Registro delle imprese o attraverso un processo di ricodifica.

Gestione separata

  • Committenti: nei flussi Uniemens trasmessi a decorrere dal 1° aprile 2025, anche se riferiti a periodi antecedenti, nel campo “codice Istat” deve essere inserito il codice ATECO 2025. Le classificazioni già presenti in anagrafica rimangono valide fino a eventuale variazione.
  • Professionisti: per i lavoratori che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile 2025 la procedura di iscrizione è aggiornata con i codici ATECO 2025. Per i soggetti già presenti negli archivi al 31 marzo 025, rimane valida la classificazione attualmente esistente, fino a successiva modifica.