L’infortunio del RLS è indenizzabile
A cura della redazione
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 23, datata 1° giugno 2023, con la quale ha chiarito che gli infortuni relativi ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RLS) che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e sono quindi compresi nella tutela assicurativa.
Trovano applicazione, pertanto, i principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, che escludono la tutela solo se, nel caso concreto, sia accertata l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cd rischio elettivo del lavoratore. In tal senso, ai fini dell’indennizzabilità degli infortuni occorsi ai RLS, è necessario accertare se l’evento sia ricollegabile anche strumentalmente all’attività tipica di rappresentante per la salute e sicurezza, cioè a un’attività inerente e funzionale all’interesse dei lavoratori e della parte datoriale. Se invece, l’infortunio si verifica in occasione della fruizione di un permesso per l’espletamento di un’attività propriamente sindacale, non potrà essere ammesso a tutela.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento agli infortuni occorsi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
L’Inail chiarisce poi che gli infortuni occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro. Ciò anche nel caso in cui l’evento lesivo accada al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale in una delle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza per le quali esercita le sue attribuzioni, oppure accada al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo nell’ambito del medesimo sito.
Al riguardo l’istituto sottolinea che, tenuto conto dell’interesse dei datori di lavoro alla effettiva e piena operatività del sistema di gestione della prevenzione in tutti i luoghi di lavoro non sussistono ragioni per ipotizzare l’esclusione degli eventi lesivi in discorso dall’andamento infortunistico aziendale, peraltro non prevista da alcuna disposizione. Gli unici due casi di esclusione finora applicati riguardano, infatti, gli infortuni in itinere e gli infortuni da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
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