Il Ministero del lavoro, con la circolare 16.11.2022 n. 21, ha fornito alcuni chiarimenti e le istruzioni operative per l’esame di abilitazione ai fini dell’iscrizione negli elenchi degli esperti di radioprotezione, da tenersi nel 2023, il cui termine di presentazione della domanda è fissato per il 31 dicembre 2022.

Si ricorda, prima di tutto, che detti esperti sono coloro che risultano in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e in possesso dei requisiti di cui all'art.129 e all'all. XXI del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

Secondo l’art. 129 citato, l'elenco degli esperti di radioprotezione è ripartito in base ai seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici   che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;

c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle predette.

d) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti diversi da quelli indicati sopra.

Il Ministero del lavoro prevede che il candidato che intende sostenere l’esame nel 2023 dovrà conoscere gli argomenti individuati dagli artt. 9-12 del Decreto interministeriale 9/08/2022 che, rispetto al passato, include anche le seguenti materie: caratterizzazione radiologica dei materiali, bonifica e rilascio condizionato e incondizionato, radioprotezione legata alle installazioni basate sul processo di fusione, caratterizzazione radiologica dei materiali nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori e bonifica e rilascio condizionato e incondizionato nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori.

Oltre a conoscere gli argomenti predetti, per l’ammissione all’esame è necessario che il candidato possegga anche una laurea in fisica o in chimica oppure in chimica industriale o in ingegneria e un master in radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica.

Ai fini della partecipazione all’esame, la circolare precisa inoltre che i tirocini conclusi dai candidati entro il 31 dicembre 2022 si considerano validi ai fini del conseguimento del titolo di formazione post-universitaria per la parte in cui la suddetta formazione prevede il tirocinio pratico.

Resta inteso che il tirocinio svolto deve essere congruo con il grado di abilitazione previsto dalla formazione post-universitaria.

Invece, se il tirocinio è iniziato nell’anno 2022 e si conclude dopo il 31 dicembre 2022, i soggetti che effettueranno la formazione post-universitaria valuteranno se lo stesso, nei limiti del grado per il quale si consegue la formazione post-universitaria, costituisca elemento di esonero per l’assolvimento dell’obbligo di tirocinio pratico previsto dalla nuova disciplina.