INAIL pubblica un nuovo volume in cui raccoglie schede tecniche sulle macchine di cantiere e costruzione, trattando le più significative non conformità rilevate, al fine di illustrare le soluzioni costruttive ritenute accettabili

 

Cosa tratta?

L’Inail è stato individuato dal legislatore come organo tecnico delle autorità preposte alla vigilanza del mercato dei prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine; in tale contesto l’Istituto predispone pareri tecnici anche sulla conformità delle macchine per cantiere e costruzione, verificando il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza individuati come carenti in fase di avvio dell’iter di vigilanza.

Con questo documento INAIL ha voluto collezionare delle schede tecniche sulle macchine afferenti al comitato tecnico normativo – CEN TC 151 macchine per cantiere e costruzione, che trattano le più significative non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, al fine di promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale. Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:

  • una prima parte descrittiva,
  • una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento,
  • una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sottosezioni:

o   una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità,

o   un’altra incentrata sul parere tecnico.

Solo a scopo esemplificativo, alcune delle macchine corredate di scheda tecnica: tagliatrice a filo diamantato, perforatrice idraulica, miniescavatore, intonacatrice, ecc..

 

Quando entra in vigore?

Volume pubblicato il 29 marzo 2024.

 

Indicazioni operative

Il lavoro prodotto vorrebbe trasversalmente offrire spunti per i datori di lavoro, rappresentando carenze e problematiche ricorrenti di questa tipologia di attrezzature, in modo da offrire indicazioni utili nella scelta dei prodotti in fase di acquisizione, prima della messa a disposizione per i lavoratori (ex combinato disposto dell’art. 71 comma 1 e dell’art. 70 comma 1).