Jobs Act: pronte le misure correttive
A cura della redazione
Il Consiglio dei ministri n. 131 del 23 settembre 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge di delega – Jobs Act, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.
Le integrazioni apportate al D.lgs. n. 81/2015 (riforma delle tipologie contrattuali), come annunciato, riguardano il lavoro accessorio e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Per quanto riguarda il D.lgs. n. 148/2015 (riforma ammortizzatori sociali), le principali novità sono le seguenti:
- la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze;
- la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’art. 6, c. 4, del DL n. 510/1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi;
- il miglioramento della NASpI riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- l’ampliamento, per l’anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva;
- l’aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia;
- la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può essere concessa, per non più di 12 mesi. Per accedere alla misura le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.
Ulteriori interventi riguardano i D.lgs. n. 149-150-151/2015, in relazione ai quali sono previste alcune precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato dell’ISFOL e dell’ANPAL, nonché la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità.
In particolare, quanto al D.Lgs. n. 150/2015, si stabilisce che per l’anno 2016 viene aumentato di 30 milioni lo stanziamento (già previsto in 140 milioni) per il funzionamento dei centri per l’impiego. Inoltre, per l’anno scolastico 2016/2017 si consente l’utilizzo delle risorse già destinate all’anno scolastico 2015/2016 e non utilizzate, potenziando così la sperimentazione dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro.
Vengono disposte le seguenti modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, modificando il D.Lgs. n. 151/2015:
- a) si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento;
- b) si lega l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge;
- c) si chiarisce che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;
- d) si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1, (violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo) sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La modifica all’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza è conseguente all’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato. In ogni caso, si chiarisce che i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Ciò deriva dal fatto che i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Pertanto, mentre per i provvedimenti delle sedi territoriali, si potrebbe ipotizzare un ricorso alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest’ultima non è possibile individuare un superiore gerarchico.
È stata inoltre estesa ai consulenti del lavoro e alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro la possibilità di assistere il lavoratore nell’inoltro delle dimissioni per via telematica.
Riproduzione riservata ©