Jobs Act: il Senato ha votato la fiducia sul DDL Delega di riforma del mercato del lavoro
A cura della redazione
Il Senato della Repubblica, nella seduta dell’8 ottobre 2014, ha votato la fiducia sul testo del maxiemendamento al DDL Jobs Act n. 1428, approvando anche le modifiche apportate dalla Commissione lavoro nel mese di settembre u.s. tra le quali la possibilità per i dipendenti dello stesso datore di lavoro di cedere tra loro, giorni di riposo aggiuntivi rispetto a quelli statali, previsti dalla contrattazione collettiva, in favore del lavoratore genitore del figlio minore che necessita della presenza fisica di cure costanti per le particolari condizioni di salute.
Le altre novità che meritano di essere evidenziate sono le seguenti:
- Semplificare le procedure burocratiche per la concessione degli ammortizzatori sociali incentivando gli strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione e prevedendo strumenti certi ed esigibili;
- Concedere la CIG soltanto a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro (dirottando risorse destinate alla CIG per finanziare i contratti di solidarietà).
- Rapportare i limiti di durata dei trattamenti di integrazione salariale al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della CIGO e della CIGS (il testo originario faceva riferimento alle ore ordinarie lavorabili in un periodo di tempo prolungato), incentivando la rotazione tra i lavoratori da sospendere.
- Fissare un termine certo per l’avvio dei fondi di solidarietà bilaterali.
- Rivedere l’ambito di applicazione e le regole di funzionamento dei contratti di solidarietà.
- Coinvolgere il soggetto beneficiario dei trattamenti di integrazione salariale in attività a beneficio delle comunità locali, al fine di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione attraverso percorsi personalizzati (non devono determinare aspettative di accesso agevolato alla Pubblica Amministrazione).
- Adeguare le sanzioni consistenti, secondo la normativa vigente, nella decadenza dal trattamento, e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio delle comunità locali.
- Razionalizzare gli incentivi alle assunzioni, collegandoli alla minore probabilità di trovare occupazione.
- Istituire l’Agenzia nazionale per l’occupazione con competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI con il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali
- Rivedere le procedure e gli adempimenti del collocamento obbligatorio delle persone affette da disabilità al fine di favorirne l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
- Incentivare la bilateralità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità nell’ambito dei servizi di welfare.
- Promuovere un collegamento tra le misure a sostegno del reddito della persona disoccupata o inoccupata e misure intese al suo reinserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione con le agenzie per il lavoro e altri operatori accreditati.
- Istituire il fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi.
- Introdurre il divieto per le P.A. di richiedere dati dei quali le stesse siano già in possesso.
- Garantire data certa e autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in merito a dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto di lavoro nel caso di comportamento concludente del lavoratore.
- Prevedere, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio (il testo originario faceva riferimento alla possibile introduzione anche in via sperimentale di ulteriori tipologie contrattuali espressamente intese a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori destinatari).
- Rivedere la disciplina delle mansioni, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego di persone in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizione di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento.
- Rivedere la disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
- Introdurre il compenso orario minimo applicabile oltre ai rapporti di lavoro subordinato anche alle collaborazioni coordinate e continuative. Tale compenso concerne i settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- Rideterminare l’ammontare dei contributi ed estendere la possibilità di ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue ed occasionali, in tutti i settori produttivi attraverso l’elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurare la tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.
- Abrogare tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali che risultano incompatibili con quelle del testo organico semplificato (il T.U. del lavoro), al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.
- Razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione dell’Agenzia unica delle ispezioni del lavoro (integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL).
- Introdurre un credito d’imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli o disabili non autosufficienti che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l’armonizzazione del regime delle detrazioni dall’imposta sui redditi per il coniuge a carico.
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