L’Inps, con la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015, facendo seguito all’entrata in vigore in data 1° agosto u.s. dell’Accordo tra la Repubblica italiana e quella di Turchia sulla previdenza sociale, ha fornito le prime istruzioni operative in materia di determinazione della legislazione applicabile/distacchi, di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, malattia e maternità.
L’Accordo, in ordine alla determinazione della legislazione applicabile, si basa sul principio generale della territorialità, secondo il quale il lavoratore che svolge un’attività lavorativa nel territorio di una Parte Contraente è soggetto alla legislazione di tale Parte. In particolare, i lavoratori impiegati nel territorio di una delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte in cui lavorano. Tale principio si applica anche se il lavoratore risieda nel territorio dell’altra Parte contraente o se il datore di lavoro o la sua sede legale sia ubicata nel territorio dell’altra Parte. In applicazione del principio generale di territorialità, la persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente di un’impresa nel territorio di una Parte Contraente, diversa da quella in cui tale impresa ha la propria sede legale, sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è ubicata tale filiale o sede permanente.
Il lavoratore impiegato nel territorio di una Parte Contraente, temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell’altra Parte Contraente, resta soggetto, in deroga al principio di territorialità, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Il periodo potrà essere prorogato previa autorizzazione delle Autorità Competenti di entrambe le Parti Contraenti. Ne consegue che, per i distacchi il cui inizio è fissato a decorrere dal 1° agosto 2015, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi, le relative certificazioni potranno essere rilasciate per periodi di durata fino a 24 mesi.
L’Accordo non contiene alcuna disposizione transitoria relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco maturati a norma della Convenzione europea, con i periodi di distacco regolati dall’Accordo. Tuttavia, al fine di garantire continuità giuridica tra la Convenzione europea e l’Accordo, tutti i periodi di distacco maturati a norma della Convenzione europea saranno considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all’applicazione dell’Accordo, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all’applicazione di entrambi gli strumenti internazionali non possa superare 24 mesi. Ne consegue che, qualora il periodo di distacco abbia inizio prima della data di applicazione dell’Accordo e prosegua dopo tale data, si considerano nel periodo massimo di distacco di ventiquattro mesi sia i periodi precedenti che quelli successivi al 1° agosto 2015.
Il personale viaggiante dipendente delle imprese di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria o mare è soggetto alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l’impresa ha la propria sede legale. Per quanto riguarda i lavoratori occupati sul territorio di entrambe le Parti Contraenti, diversi dai dipendenti delle imprese di trasporto internazionale, saranno assoggettati ad entrambe le legislazioni, salvo accordo in deroga.
Relativamente alle prestazioni di maternità e malattia in denaro, ivi compresa la tubercolosi, si prevede che, qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti subordini il riconoscimento delle prestazioni al completamento di determinati periodi di assicurazione, l’Istituzione competente di tale Parte dovrà prendere in considerazione  i periodi di assicurazione, che non siano coincidenti,  compiuti in virtù della legislazione dell’altra Parte Contraente,  come se fossero periodi maturati in base alla legislazione da essa applicata. Tuttavia, la totalizzazione può essere effettuata solo se la persona interessata, al momento del verificarsi dell’evento (malattia, tubercolosi o maternità), risulti assicurata ai sensi della legislazione della Parte Contraente a carico della quale la prestazione è richiesta.
Ne consegue che, nei casi in cui il diritto alle prestazioni in denaro di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternità a carico dell’assicurazione italiana non è perfezionato sulla base dei soli periodi di assicurazione maturati in Italia, i requisiti contributivi possono essere perfezionati con la totalizzazione dei periodi compiuti in Turchia. Inoltre, i requisiti e le modalità di erogazione delle prestazioni in denaro di malattia, tubercolosi e maternità sono determinati in base alla legislazione dello Stato che eroga la prestazione. Pertanto, per le prestazioni a carico dell’assicurazione italiana i requisiti e le modalità di calcolo sono quelli previsti dalla legislazione nazionale.
La circolare fornisce altresì precisazioni con riferimento alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, nonché in merito alle prestazioni di disoccupazione.