Italia - Turchia: ratificata la convenzione in materia di sicurezza sociale
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 74/2015 è stata pubblicata la Legge 11/03/2015 n.35, che ratifica e dà esecuzione all’accordo siglato a Roma l’8 maggio 2012 tra l’Italia e la Turchia in materia di prestazioni di sicurezza sociale, quali l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e la reversibilità dei lavoratori dipendenti, i regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e la gestione separata di tale assicurazione.
L’accordo disciplina anche l’assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi; l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l’assicurazione per la disoccupazione involontaria ed i regimi esclusivi e sostitutivi di quelli assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle citate assicurazioni.
In via generale viene previsto che le persone impiegate nel territorio di una delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti saranno, per quanto concerne tale rapporto di lavoro o attività autonoma, soggette alla legislazione della Parte Contraente in cui lavorano anche se residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente o se il loro datore di lavoro o la sede legale del loro datore di lavoro sia ubicata nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Disciplina a parte merita il distacco. Infatti nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di una Parte Contraente sia distaccata temporaneamente dal proprio datore di lavoro per l'espletamento di un determinato lavoro nel territorio dell’altra Parte Contraente, tale persona sarà soggetta, in riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui un lavoratore autonomo che svolge la propria attività nel territorio di una delle Parti Contraenti si trasferisca nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività, tale lavoratore sarà soggetto alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. In entrambi i casi, tale periodo potrà essere prorogato previa approvazione delle Autorità Competenti o degli Organi preposti a tal fine dalle Autorità Competenti di entrambe le Parti Contraenti. Resta salva in ogni caso la possibilità per le parti di prevedere diversamente.
Inoltre laddove le condizioni di un assicurato che sia stato temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere una determinata attività, nonché' quelle dei suoi familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternità per conto e a spese della Parte Contraente in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale.
Inoltre se le condizioni dei lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonché’ quelle dei loro familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche urgenti durante il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternità per conto e alle spese della Parte Contraente in cui i lavoratori sono assicurati.
Nel caso in cui i lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonché' i loro familiari conviventi a carico, si trasferissero nel territorio dell'altra Parte Contraente mentre stanno beneficiando di prestazioni sanitarie, di malattia o maternità erogate dall'istituzione di una Parte Contraente, essi continueranno a ricevere tali prestazioni; fermo restando che il beneficiario dovra' ottenere l'autorizzazione dell'istituzione competente prima di tornare nell'altra Parte Contraente. L’autorizzazione potra’ essere negata in caso di certificato medico attestante che le condizioni di salute della persona in questione non consentono di viaggiare nell’altra Parte Contraente.
Per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali viene previsto che qualsiasi assicurato che risieda o soggiorni nel territorio dell'altra Parte Contraente e che abbia diritto a prestazioni in natura a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale beneficerà di tali prestazioni nel territorio della Parte Contraente in cui risiede o soggiorna, in base alla legislazione applicata da tale Parte Contraente, a spese dell'istituzione competente, come se tale persona fosse iscritta a detta istituzione.
Infine se la legislazione di entrambe le Parti Contraenti prevede per il lavoratore il diritto a prestazioni in denaro in caso di malattia professionale, le prestazioni saranno concesse soltanto in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stata svolta per ultimo l’attività lavorativa che ha causato l’insorgenza della malattia professionale.
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