Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 49 del 3 Dicembre 2021, ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Nella stessa seduta è stato anche ratificato il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, con scambio di lettere.

L’Accordo definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.

Quanto al metodo di imposizione, l’Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, ma entro il limite dell’80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell’altro Stato.

Il testo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri e prevede alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera.

Il Governo ha anche ratificato e dato esecuzione all’Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

L’Emendamento modifica la Convenzione vigente, allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in Italia o nel Principato di Monaco e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell’altro Stato.

L’emergenza da COVID-19 ha reso urgente l’approvazione di una ulteriore eccezione, rispetto a quelle già previste dalla Convenzione, del principio della lex loci laboris, in base al quale i lavoratori, cittadini di uno dei due Stati parte e, tuttavia, occupati nel territorio dell’altro Stato, sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.

Con l’Emendamento, si prevede l’assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un’attività in telelavoro o in altra modalità a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell’altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell’orario di lavoro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso.