Italia – Canada: il nuovo accordo sulla sicurezza sociale applicabile anche ai COCOCO
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 25/10/2017 n.154, ha reso noto che il 1° ottobre u.s. è entrato in vigore il nuovo Accordo di sicurezza sociale siglato tra l’Italia e il Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995 e il relativo Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 22 maggio 2003.
I due accordi sostituiscono quello ratificato con legge del 21 dicembre 1978, n. 869, le cui disposizioni operative sono contenute nelle circolari Inps n. 800/CI/18 dell’1/02/1980 e n. 803/CI/25 del 31/01/1985.
Dalla stessa data è in vigore anche l’Accordo Amministrativo di attuazione del nuovo Accordo di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 maggio 2017.
L’INPS sottolinea che fino a quando il nuovo Accordo non sarà recepito in un’apposita Intesa con il Québec, quello attualmente vigente con tale Provincia autonoma canadese continuerà ad esercitare i suoi effetti ai fini delle prestazioni di sicurezza sociale in convenzione con la suddetta Provincia.
Il nuovo Accordo contiene alcune disposizioni innovative in materia di: determinazione e unicità della legislazione applicabile/distacchi; prestazioni pensionistiche e prestazioni familiari per i titolari di pensione; prestazioni economiche in caso di tubercolosi; modalità operative per l’espletamento degli accertamenti sanitari finalizzati alla concessione delle prestazioni di invalidità.
In particolare, il nuovo Accordo modifica le disposizioni in materia di legislazione applicabile, prevedendo una più ampia deroga al principio di territorialità con l’introduzione della possibilità di proroga dell’iniziale periodo di distacco (24 mesi).
Inoltre viene modificato il requisito minimo richiesto ai fini della totalizzazione, prevedendo 52 settimane (in linea con quanto previsto dalla maggior parte delle convenzioni di sicurezza sociale) in luogo delle attuali 53.
L’accordo assicura una più ampia tutela previdenziale, soprattutto attraverso l’introduzione della totalizzazione multipla e della “clausola di salvaguardia” del diritto all’integrazione al trattamento minimo nel Paese di residenza.
Infine, precisa l’Istituto previdenziale, l’accordo si applica, oltre che ai lavoratori dipendenti e autonomi, anche agli iscritti alla “gestione separata”.
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