L’INPS, con il messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022, ha reso disponibili le istruzioni per l’applicazione dell’esonero dal pagamento delle quote di TFR previsto dall’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018 (cd Decreto Genova), che è stato prorogato per il 2022 dall’art. 4 del D.L. n. 103/2021.

La norma dispone, per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019,2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018,limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR)maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del ticket di licenziamento.

L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS)ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 (o in sede di integrazione della stessa domanda), e il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e al c.d. ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

L’istituto richiama le indicazioni operative precedentemente diramate con il messaggio 3920/2020 e ricorda che le norme in esame non modificano la destinazione e l’assetto del TFR che, pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, potrebbe seguire le seguenti destinazioni: versamento ai Fondi di previdenza complementare; versamento al Fondo di Tesoreria; accantonamento presso il datore di lavoro.

Ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall’articolo43-bis in esame, i curatori fallimentari o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” - una domanda di ammissione all’esonero.

Verificata la sussistenza dei presupposti che legittimano l’esonero, sarà attribuito alle aziende interessate il CA “0Q” (avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)”). Il CA sarà assegnato con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento. Sarà invece assegnato dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

Se in sede ministeriale sono emessi più provvedimenti di autorizzazione all’esonero riferibili a più unità produttive riconducibili a un’unica matricola, è necessario che l’azienda richiedente presenti più domande tramite il “Portale Agevolazioni”.

Il messaggio chiarisce inoltre come devono operare le aziende che hanno sospeso la fruizione della CIGS per chiedere la CIGO COVID: gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR. Una volta ottenuto detto provvedimento, potranno inoltrare all’INPS istanza di liquidazione delle quote di TFR. Nella richiesta dovranno essere indicati esclusivamente i dati (retribuzioni perse e numero di mesi) relativi ai periodi di fruizione del trattamento CIGS concessa ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n.109/2018 e, non anche, quelli attinenti ai mesi di fruizione del trattamento ordinario per “emergenza COVID-19”.