Istruzioni operative sull'accesso alla pensione in deroga per lavoratori in mobilità o in esodo
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 24/06/2011 n.90, ha reso noto che i lavoratori in mobilità ordinaria, lunga oppure titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà che intendono avvalersi della deroga al nuovo regime delle decorrenze della pensione come previsto dal DL 78/2010 (L. 122/2010) e successive modificazioni, devono manifestare la propria volontà all’atto della presentazione della domanda di pensione.
Come si ricorderà la norma riconosce a particolari tipologie di lavoratori entro il limite massimo di 10 mila soggetti in diritto di accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia sulla scorta delel previgenti disposizioni in materia di decorrenza, una volta perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione senza dove attendere 12 o 18 mesi a seconda che trattasi di lavoratore subordinato o autonomo come invece previsto dall’attuale normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (L. 220/2010).
Per quanto riguarda i lavoratori in mobilità ordinaria è necessario che questi siano fruitori dell’ammortizzatore sociale sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010 e che durante il periodo di mobilità maturino i requisiti per l’accesso alla pensione.
Stesso discorso vale per i lavoratori collocati in mobilità lunga ai quali però viene chiesto di raggiungere i requisiti per la vecchiaia e per l’anzianità dopo il 31 dicembre 2010.
I titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà per fruire della deroga devono essere percettori di questo trattamento al 31 maggio 2010. L’INPS precisa che i lavoratori in esodo che perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010, continuano a fruire oltre tale data, dell’assegno straordinario fino all’apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.
La graduatoria dei potenziali beneficiari, unica per le tre tipologie di lavoratori interessati, viene redatta sulla base della data di cessazione dell’attività lavorativa.
L’Istituto previdenziale ricorda che il possibile beneficiario della deroga può sempre avvalersi in alternativa della concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito di cui sta fruendo per il periodo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico.
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