L’INL, con la circolare 25/01/2017 n.2, ha fornito le prime indicazioni operative sotto il profilo logistico, di coordinamento e di programmazione dell'attività di vigilanza svolta da tutto il personale ispettivo (del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL), che troveranno applicazione a far data dall'1 febbraio p.v..

Infatti dal 1° gennaio 2017 è diventato operativo l’INL che svolge le attività già esercitate in precedenza dal Ministero del lavoro, dall’INPS e dall’INAIL, coordinando le attività di vigilanza nelle materie di competenza delle varie amministrazioni.

A tal proposito la circolare evidenzia che, in fase di prima applicazione, considerata l’esigenza di garantire un’efficace azione ispettiva in materia previdenziale e assicurativa, il personale ispettivo assegnato ad una determinata area di vigilanza non viene adibito all’attività di conciliazione monocratica né a quella prevista dall’art. 12, c.2 del D.lgs. 124/2004 entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa.

In merito alla programmazione della vigilanza assicurativa e allo smistamento delle pratiche, viene previsto che la stessa avverrà con cadenza mensile e il dirigente o il coordinatore delegato, nel condividere la lista delle pratiche con il referente regionale dell’INAIL, dovranno tener conto della sede dell’impresa oggetto di accertamenti al fine di individuare il personale di provenienza ministeriale da affiancare al personale dell’Istituto assicurativo.

Inoltre il dirigente o il coordinatore delegato dovranno comunicare via email agli altri dirigenti e coordinatori degli ispettorati territoriali interessati, la lista delle aziende per le quali viene iniziata una nuova verifica ispettiva, affinché questi ultimi individuino nominativamente l’ispettore che provvederà all’affiancamento.