Istruzioni operative per l’ANF erogato dai Fondi di solidarietà
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 17 novembre 2022 n. 4167, in merito all’erogazione dell’ANF, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’Assegno di integrazione salariare, da parte dei Fondi di solidarietà e del FIS, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, ha fornito le indicazioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.
In particolare i datori di lavoro compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando nell’elemento <CodiceCausale> il codice causale già in uso “L023”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022).
Inoltre nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> inseriranno il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, mentre nell’elemento <AnnoMeseRif> indicheranno l’AnnoMese di riferimento.
Invece nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicheranno l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.
L’INPS coglie l’occasione per ricordare che, per i periodi di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022, le richieste di pagamento diretto possono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig (UNI41).
Con particolare riferimento all’esposizione degli ANF nei flussi UniEmens-Cig (UNI41), l’INPS rinvia alle istruzioni già fornite con il messaggio n. 2519 del 21 giugno 2022.
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