Istruzioni operative per il rilascio del DURC
A cura della redazione

L'Inps, con la circolare 18/04/2008 n.51, ha fornito alcuni chiarimenti e le istruzioni operative per il rilascio del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
L'obbligo del possesso del DURC per accedere ai benefici contributivi è stato previsto dall'articolo 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che è stato attuato dal DM 24 ottobre 2007.
Innanzi tutto l'INPS, richiamando la circolare ministeriale 5/2008, ricorda che il DURC è necessario per i datori di lavoro e lavoratori autonomi per partecipare ad appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia e per i datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
L'intervento dell'istituto previdenziale è proprio su quest'ultimo utilizzo del documento unico di regolarità contributiva.
Se è lo stesso INPS a concedere i benefici contributivi, al datore di lavoro non verrà materialmente rilasciato alcun documento attestante la regolarità contributiva. In questo caso procederà direttamente l'INPS ad accertare la corretta posizione dell'azienda (c.d. Durc interno).
L'Inps ha ricordato inoltre che il rilascio è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:
- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempienze in atto;
- richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Inoltre i datori di lavoro devono rendere una dichiarazione attestante la regolarità dell'assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti degli altri Enti previdenziali e, per le sole imprese del settore edile, degli obblighi contributivi nei confronti delle Casse edili.
Sono cause non ostantive al rilascio del DURC:
- per i crediti iscritti a ruolo: la sospensione della cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
- per i crediti non ancora iscritti a ruolo:
a) il contenzioso amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che respinge il ricorso;
b) il contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel DPCM emanato ai sensi dell'articolo 1, c. 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.
Per quanto riguarda il termine di validità il DURC ha validità mensile dato che i benefici contributivi sono di norma erogati mensilmente. E' invece fissato in 30 giorni il termine entro cui deve essere accertata la condizione di regolarità del datore di lavoro che richiede i benefici.
In merito alle modalità operative l'INPS specifica che i datori di lavoro dovranno utilizzare il modello SC 37 DURC Interno da inoltrare annualmente all'Istituto previdenziale per attestare il rispetto della parte economica e normativa del CCNL.
Se il datore di lavoro è abilitato ai servizi on line dell'INPS potrà inviare il predetto modello telematicamente.
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