Istruzioni operative per le indennità ai lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi occasionali e venditori porta a porta
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 29/05/2020 n.67, ha fornito le indicazioni operative che devono essere seguite dai lavoratori stagionali, dai lavoratori intermittenti, dai lavoratori autonomi occasionali e dagli incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di fruire delle indennità a sostegno del reddito per i mesi di aprile e maggio 2020, oltre al mese di marzo come previsto dal DM 10/2020.
Riguardo ai lavoratori stagionali (con rapporto di lavoro cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 in settori diversi dal turismo e stabilimenti termali), la prestazione, pari a 600 euro, è erogata dall’INPS previa domanda per le tre mensilità e non concorre alla formazione del reddito Irpef. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa, né il diritto all’ANF.
L’indennità di 600 euro spetta anche ai lavoratori intermittenti (con o senza obbligo di risposta) che hanno svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 gennaio 2020 e ai lavoratori autonomi occasionali, privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nel periodo 1° gennaio 2019 – 23 febbraio 2020 di contratti di lavoro occasionale ex art. 2222 e che non hanno un contratto di tale tipologia alla data del 23 febbraio u.s, ma risultino iscritti alla Gestione separata.
La medesima indennità di 600 euro viene riconosciuta anche ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono far valere per il 2019 un reddito annuo superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23.02.2020.
Le indennità predette sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, con la Naspi, la DiS-Coll e l’indennità di disoccupazione agricola, oltre che con le borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
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